Allacciarsi le cinture di sicurezza è obbligatorio ormai da diversi anni, ma ci sono delle eccezioni. Di cosa si tratta e cosa dice la legge.
Era il 1976 quando il Governo italiano decretò che tutti i veicoli circolanti nel nostro territorio avrebbero essere dotati di cinture di sicurezza, ma bisognerà aspettare l’11 aprile del 1988 perché la cosiddetta Legge 111 entri in vigore. Questo per quanto riguarda chi è seduto al volante o sul sedile del passeggero. Per le postazioni posteriori invece, si andrà addirittura al 2006.
La notizia che in molti non sanno è che l’articolo 172, comma 8 del Codice della Strada definisce le eccezioni, ovvero quei casi per cui ci si può astenere.
Obbligo cinture di sicurezza, chi sono gli esclusi
Ad esempio, non sono tenuti a compiere l’operazione le forze armate e le forze dell’ordine se impegnate in un servizio d’emergenza. Sempre in un frangente di allarme in cui la rapidità è fondamentale, possono non assicurarsi i conducenti dei mezzi antincendio o sanitari. Quelli che si occupano della rimozione dei rifiuti che, per forza di cose, devono continuamente fermarsi, scendere e risalire su veicolo per espletare la loro funzione, o chi sta utilizzando un mezzo dedicato all’igiene ambientale, sia esso in un centro abitato o in una zona industriale.
Chi effettua il servizio scorta per i privati, quindi, essenzialmente i vigilanti. Sono ancora esentati gli istruttori di guida durante le lezioni e tutti coloro che in base ad un certificato rilasciato da un Paese membro della UE, risultino affetti da patologie o con condizioni di salute tali da non essere adatte a sistemi di ritenuta. A questo proposito bisogna ricordarsi di portare sempre con sé il certificato provvisto di simbolo della direttiva comunitaria, così che in caso di controllo da parte delle autorità si eviti il rischio multa.
Poi ancora possono non allacciare le cinture le donne in gravidanza, sempre previa documento redatto dal proprio ginecologo, che attesti la presenza condizioni particolari che rendono pericolo essere legati. Infine, sono liberi pure i passeggeri dei veicoli M2 ed M3, cioè quelli per il trasporto urbano locale.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le patologie interessate dall’esenzione. Parliamo dell’obesità permagna, delle neostomie esterne, dei grandi ascitici, delle laparocele e dell’ernia ombelicale permagna, dell’insufficienza respiratoria grave, dell’assenza di punti d’appoggio come la clavicola, lo sterno o le ali iliache e di chi porta un dispositivo cardiaco.
E’ importante ricordare come non sia sufficiente dotarsi di certificato redatto dal proprio medico, questo infatti deve essere a nome dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento , ottenuta soltanto dopo aver effettuato una visita medica specialistica. Per poter fissare un appuntamento e procedere, bisognerà compilare l’apposito modulo della ASL, portare con sé un documento di identità e tutta la propria documentazione sanitaria relativa alla patologia in questione, la ricevuta di versamento dei diritti sanitari ed eventualmente, se la si possiede, la licenza di guida. Trattandosi di un processo che varia da regione a regione, è comunque consigliabile informarsi prima sul necessario da portare.
Ricordiamo infine che essere trovati privi di cinture allacciate senza alcun motivo valido prevede una multa che va dagli 83 ai 332 euro, a cui si somma la decurtazione di cinque punti sulla patente.