Avrete sentito parlare del foglio di via delle auto e delle moto. La materia è complessa e richiede una analisi completa con le ultime indicazioni del 2023.
Il foglio di via rappresenta un documento che autorizza, in modo straordinario e provvisorio, solo in determinate circostanze, la circolazione su strada di auto, moto e rimorchi non muniti di targhe di immatricolazione. Si tratta di una materia che è stata, due anni fa, aggiornata con delle linee guida con il rilascio del foglio di via dell’auto avvenuto con la circolare numero 7518 del 3 marzo 2021.
Le disposizioni sono rimaste valide anche nel 2023, ma c’è stato un aggiornamento il giorno 30 marzo con il riepilogo delle disposizioni dell’articolo 99 del Codice Della Strada. Quest’ultimo dispone che l’ufficio competente della motorizzazione civile possa di rilasciare un foglio di via e targhe provvisorie a mezzi che devono effettuare operazioni di accertamento di idoneità tecnica, veicoli che devono recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, veicoli che devono partecipare a riviste militari mostre o fiere, come ad esempio i raduni di auto e moto d’epoca.
Il foglio di via per le auto può essere rilasciato anche per l’esportazione di mezzi nuovi di fabbrica di categoria N, ovvero destinate al trasporto di merci oppure O, ovvero i rimorchi o i semi rimorchi. Da quanto è emerso dalla disposizione si evince che il foglio di via può essere rilasciato per i veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati in Italia oppure all’estero sprovvisti di targhe. La disciplina quindi non riguarda, in alcun modo, la possibilità di rilasciare il foglio di via per effettuare prove tecniche.
Foglio di via, auto già immatricolate in Italia
Il foglio di via viene richiesto dagli aventi titolo, persone fisiche o giuridiche, ma anche da parte di tutte le persone residenti in Italia o non aventi sede in Italia. La circolare del ministro interno dei trasporti stabilisce il foglio di via: per mezzi nuovi di fabbrica acquistati in Italia, nuovi o usati privi di targhe provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea; nuovi o usati privi di targhe provenienti da Stati extra Unione europea; veicoli immatricolati all’estero da parte però di persone con una residenza italiana. Occhio al foglio rosa.
Il documento può essere rilasciato per finalità di esportazione a condizione che il veicolo, secondo quanto disposto dall’articolo 103, finisca per essere radiato. In questo caso deve essere intestato col nome dell’acquirente che, tra l’altro, è tenuto a dichiarare la proprietà del mezzo. La validità del documento è limitata al territorio, ma può essere fatta valere anche per Paesi oltre confine e non può durare oltre i 60 giorni.
Ecco cosa deve contenere
In aggiunta al foglio di via, equivalente al foglio n. 3 del modello TT 2119, l’attestazione che deve contenere: l’intestazione dell’ufficio della Motorizzazione; la data e il numero di protocollo; il numero di targa provvisoria; le generalità dell’intestatario del foglio di via; il numero della precedente targa di immatricolazione (se si tratta di veicolo già immatricolato in Italia) e la data di avvenuta radiazione per esportazione.
Inoltre deve includere la categoria, la fabbrica e il tipo, il numero di telaio e la massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto del veicolo; il percorso, delimitato dal luogo di partenza in Italia ed il luogo di destinazione (in Italia o all’estero); la validità temporale; la prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi, a meno che non sia previsto; gli estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente; il timbro dell’ufficio e la firma del funzionario addetto.