Le multe autovelox sono legittime soltanto se emanate nel rispetto di una serie di regole attinenti proprio al cartello che segnala la presenza dell’apparecchiatura nelle vicinanze. I dettagli.
Tutti gli automobilisti sanno o dovrebbero sapere che le multe per violazione del Codice della Strada possono essere inflitte dalle pattuglie presenti sulla rete viaria del paese, nello specifico ruolo di effettuare controlli e verifiche sugli automobilisti.
Ma anche dovrebbero ricordare che una multa può essere notificata a casa grazie alla rilevazione del cd. autovelox, un apparecchio elettronico che serve a calcolare la velocità delle vetture di passaggio e a multare chi non rispetta i relativi limiti.
Ebbene, proprio in tema di multa per eccesso di velocità, vi sono regole ad hoc sul cartello o segnale stradale che indica il «controllo elettronico della velocità» e, dunque, la presenza di un autovelox in prossimità. In particolare esiste la direttiva Minniti sull’autovelox emanata alcuni anni fa, un documento che fissa alcune prescrizioni da rispettare quando viene messo un cartello di questo tipo.
Queste regole sui segnali sono vincolanti e non rispettarle può condurre alla nullità della multa inflitta all’automobilista che aveva ecceduto al pedale dell’acceleratore. Vediamo più da vicino di che si tratta.
Veniamo subito alla domanda più ovvia che ci si può porre. Ebbene, il segnale con la scritta «controllo elettronico velocità» o simile è da ritenersi sempre obbligatorio e ciò vuol dire che, senza di esso, la multa è sempre nulla. Pertanto l’automobilista potrà considerarla come mai stata emessa.
Da notare che le prescrizioni autovelox sono molto precise a riguardo ed, infatti, la necessità del cartello in oggetto sussiste anche:
L’automobilista potrà facilmente provare la mancanza del cartello o segnale grazie ad una prova fotografica, vale a dire con un filmato della strada in cui è stata rilevata la multa.
In quelle strade in cui gli accertamenti della velocità si compiono raramente, il cartello o segnale fisso, recante l’avviso del controllo elettronico della velocità, ha in buona parte perso il suo carattere di ammonimento sulla condotta da tenere alla guida.
Ecco perché la citata direttiva Minniti del 2017 ha sancito che, in dette circostanze, gli agenti delle forze dell’ordine devono inserire sulla sede stradale un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada. Questo contribuirà a spingere gli automobilisti a tener presente che una postazione di controllo è nelle vicinanze e a moderare la velocità.
Ovviamente la segnaletica deve essere ben visibile, altrimenti non avrebbe ragione di essere piazzata. In particolare non deve essere nascosta da alberi o arbusti o da altri cartelli. Inoltre il segnale deve essere in buono stato di manutenzione ed anzi, se sul cartello qualche vandalo ha scritto sopra rendendo incomprensibile il messaggio contenuto, la multa sarà illegittima.
Se ci si chiede in particolare delle dimensioni dell’autovelox, rispondiamo che la legge non fissa quale debba essere l’effettiva dimensione del cartello stradale che indica la presenza dell’autovelox. Sia i giudici che il legislatore, infatti, indicano semplicemente che il cartello autovelox deve essere ‘visibile’.
Nel dettaglio questo vuol dire che occorre fare riferimento alle regole generali sulla cartellonistica stradale, le quali individuano tre tipi di dimensioni di cartelli, vale a dire:
Di volta in volta a scegliere le effettive dimensioni del singolo cartello sarà dunque l’ente titolare della strada, sulla scorta delle dimensioni della strada stessa e della velocità su di essa permessa. Verosimilmente, in una strada in cui sono ammesse alte velocità il cartello sarà grande.
Vero è che la legge non si esprime sulla distanza minima che deve sussistere tra segnale o cartello e luogo di rilevazione effettiva con autovelox, ma invece indica chiaramente la distanza massima.
Ebbene l’automobilista che non veda, subito dopo il cartello, l’apparecchio autovelox non deve stupirsi perché la distanza massima consentita è pari a 4 chilometri – quasi a voler suggerire a chi è alla guida che la velocità va moderata sempre.
Ricordiamo infine che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, l’automobilista avrà tutto l’interesse ad impugnare la multa autovelox, più frequentemente presso il giudice di pace (entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione) piuttosto che innanzi al Prefetto, considerato che quest’ultimo più facilmente propende per la tesi della PA.
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