Il passaggio di proprietà è compreso tra le esenzioni auto per persone con disabilità previste dalla legge 104/1992? Scopriamolo insieme.
Tutti sanno che la legge 104 tutela le persone con disabilità attivando agevolazioni ed esenzioni per alcuni servizi.
Questi però non sono diretti solo alla persona disabile ma anche ai familiari che se ne occupano. Tra queste agevolazioni ci sono anche quelle che riguardano l’auto. Infatti, ad esempio, le persone con disabilità godono dell’esenzione del bollo auto. In molti però si chiedono se tra le agevolazioni previste con legge 104 e inerenti al settore auto rientra anche l’esenzione del pagamento passaggio di proprietà. Scopriamo cosa dice la normativa.
Passaggio di proprietà e legge 104: è incredibile non si paga, ma occhio ai requisiti
Possiamo subito affermare che chi beneficia della legge 104 ha l’esenzione del pagamento del passaggio di proprietà. Questa spetta per l’acquisto sia di un veicolo nuovo sia per un veicolo usato.
Però, attenzione perché non è concessa a tutti ma solo in presenza di alcuni casi specifici. Infatti, secondo l’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, l’esenzione del pagamento del passaggio di proprietà spetta solo nei seguenti casi:
- disabilità con handicap grave;
- disabilità con pluriamputazione.
L’esenzione è prevista anche per i familiari che si prende cura della persona con le disabilità suddette. In questo caso, però, è obbligatori che il veicolo sia utilizzato solo per il disabile per cui spetta l’esenzione. Soprattutto, si applica per un solo veicolo anche se il disabile ne abbia più di uno.
Tra l’altro, qualora il veicolo fosse l’unico mezzo di trasporto e quini utilizzato da familiare a prescindere dalla presenza della persona disabile, l’esenzione non potrà essere applicata.
Su quali veicoli si applica
L’esenzione del pagamento del passaggio di proprietà può essere applicata sugli autoveicoli, motoveicoli a uso promiscuo e sulle motocarrozzette. I veicoli, come detto in precedenza, possono essere acquistati sia nuovi sia usati. La cilindrata massima ammessa dovrà essere:
- fino a 2.000 CC per i veicoli a benzina;
- fino a 2.800 CC per i veicoli a diesel.
Come richiedere l’esenzione
L’agevolazione può essere chiesta inviando una domanda al PRA, ovvero al Pubblico registro automobilistico competente. Alla domanda, oltre all’indicazione della targa del veicolo per cui si richiede l’esenzione, andranno allegati i documenti riassunti di seguito:
- copia del verbale legge 104 articolo 3, comma 3 che riporti il diritto alle agevolazioni. Può essere consegnato anche l’attestato per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- dichiarazione sostitutiva certificazione che accerti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico del familiare, ma solo se il veicolo non è intestato al disabile;
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia della patente speciale.